Art. 46.
(Inchiesta pubblica).

      1. L'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, per l'esame dello studio presentato dal committente, sui pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e sulle osservazioni del pubblico.
      2. Chiunque può fornire elementi conoscitivi e valutativi sul progetto, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima dell'udienza, di memorie scritte di contenuto tecnico o scientifico recanti osservazioni e

 

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proposte sul progetto da realizzare e sui relativi effetti sull'ambiente ai sensi dell'articolo 38.
      3. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi.